Giudici popolari
I Giudici Popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello, affiancando dunque i Giudici nelle giurie durante i processi.I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da €. 2,58 a €. 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
REQUISITI per l'iscrizione negli elenchi comunali (artt. 9 e 10 legge n. 287/1951):
•cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
•buona condotta morale;
•età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
•titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
•per i giudici popolari della Corte di Assise d'Appello titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.•buona condotta morale;
•età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
•titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
•per i giudici popolari della Corte di Assise d'Appello titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata entro il mese di luglio (anni dispari) al Sindaco del Comune di residenza utilizzando l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Elettorale o da scaricare sul sito www.comune.tresignana.fe.it. sezione modulistica
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi marca o diritto.
Normativa di riferimento:
•L. 10 aprile 1951, n. 287
Per informazioni:
UFFICIO ELETTORALE
COMUNE DI TRESIGNANA
Piazza Italia 32 loc. Tresigallo
Tel. 0533/59012 int 301 - Fax 0533/607710